Onorevoli Colleghi! - Diverse sono le incertezze e le contraddizioni che esistono fra la normativa italiana e le direttive dell'Unione europea in materia di disciplina delle attività di agente e rappresentante di commercio.
      In Italia la norma di riferimento è la legge 3 maggio 1985, n. 204, che ha istituito «un ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio» (articolo 2) e ha stabilito il «divieto a chi non è iscritto al ruolo (...) di esercitare l'attività» (articolo 9), così sancendo l'obbligatorietà di tale iscrizione.
      La Corte di giustizia delle Comunità europee, con la sentenza 30 aprile 1998, ha però dichiarato che tale norma contrasta con la direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, rendendo così non più operante quel divieto.
      I contratti di agenzia stipulati con soggetti non iscritti al ruolo, sino al 1998, per unanime giurisprudenza, erano stati ritenuti e dichiarati nulli.
      Tutti i giudici, di merito e di legittimità, si sono conformati all'indirizzo della Corte di giustizia delle Comunità europee e, da quel momento, quei contratti sono stati ritenuti pienamente validi e vincolanti per le parti contraenti.
      Anche la Fondazione ENASARCO si è adeguata e ha accolto chi non era iscritto al ruolo.
      Ne è derivato che, mentre nella legislazione nazionale sopravvive il ruolo degli agenti e il diritto solo per chi vi è iscritto di esercitare l'attività di agente, di fatto, in virtù della citata direttiva europea e della sua applicazione, anche i soggetti non iscritti al ruolo sono considerati agenti.
      Tuttavia, alcune camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, cui è affidata la tenuta del ruolo, ritengono di dover denunciare coloro che esercitano la professione

 

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di agente senza essere iscritti al ruolo (articolo 9 della legge n. 204 del 1985).
      È facile intendere quale e quanta confusione vi sia nella pratica quotidiana.
      L'evidente contrasto normativo richiede una proposta di legge che adegui la legislazione interna a quella sovranazionale, tenendo presente che la direttiva citata descrive l'agente commerciale con riferimento all'attività esercitata, senza richiedere particolari adempimenti amministrativi.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge, integrando l'articolo 1 della legge 3 maggio 1985, n. 204, chiarisce la qualità dell'agente di commercio (il quale, ricorrendone i presupposti, deve essere iscritto all'istituto di previdenza - la Fondazione ENASARCO - ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 12), che è un intermediario indipendente, il quale nella sua attività non è subordinato al preponente. Si contribuisce così a rendere meno incerto il confine tra l'agente (per definizione autonomo) e il viaggiatore di commercio (figura che, individuata nei contratti di lavoro, può rientrare invece nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinato). Proprio tale incertezza, invero, può dare e ha dato luogo a valutazioni erronee e arbitrarie da parte degli uffici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale: valutazioni che talora, soprattutto in virtù dell'elevato numero dei rapporti, possono mettere a rischio la stessa sopravvivenza dell'impresa preponente.
      Viene altresì enunziato il principio, conforme all'illustrata giurisprudenza europea, secondo cui tale attività può essere esercitata anche in mancanza di iscrizione nel ruolo. Lo stesso principio è esteso ai rappresentanti di commercio, in considerazione dell'affinità della ratio che ha ispirato l'istituzione dell'obbligo e della sostanziale identità di trattamento finora riservata dalla legislazione alle due pur differenti categorie.
      Si ritiene comunque opportuno mantenere la possibilità di iscrizione nel ruolo, non come condizione per l'esercizio dell'attività ma quale garanzia ulteriore, ancorché solo eventuale, in favore dei soggetti che vengono in rapporto con questi intermediari. Pertanto, con l'articolo 2, si provvede soltanto a modificare il secondo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 204 del 1985 rendendo facoltativa l'iscrizione.
      Corrispondentemente, all'articolo 4, è modificato l'articolo 9 della medesima legge n. 204 del 1985, stabilendosi che, salvo che il fatto costituisca reato, la falsa dichiarazione dell'iscrizione nel ruolo, nell'esercizio delle attività di agente o di rappresentante di commercio o comunque in comunicazioni rivolte al pubblico, sia punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra euro 1.000 ed euro 5.000. La competenza per la vigilanza e l'applicazione delle sanzioni è attribuita alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stato commesso il fatto. Per l'applicazione delle sanzioni è fatto rinvio - come già nella disposizione vigente - alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle relative norme regolamentari.
      Infine, con l'articolo 3 si provvede ad adeguare la formulazione della più volte citata legge n. 204 del 1985 in conseguenza della soppressione delle commissioni provinciali e della commissione centrale, cui erano rimesse, rispettivamente, la gestione dei ruoli istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e la decisione sui ricorsi in materia. L'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha infatti disposto la soppressione di tali commissioni, devolvendone le competenze rispettivamente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e al Ministero dello sviluppo economico, senza tuttavia provvedere alle conseguenti modificazioni testuali delle disposizioni legislative. L'articolo 3 della presente proposta di legge modifica dunque in maniera consequenziale gli articoli 3, 7 e 8 e abroga l'articolo 4 della legge n. 204 del 1985.
      Poiché le presenti disposizioni si limitano a precisare la formulazione normativa, adeguandone il dettato alla situazione di diritto esistente, la proposta di legge non comporta oneri per la finanza pubblica e non abbisogna pertanto di copertura finanziaria.
 

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